Premesso che:
– l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha cristallizzato l’obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione;
– i docenti devono fruire delle ferie dovute nel periodo di sospensione delle lezioni, giusta art. 13 del CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007;
– con riferimento al periodo di godimento, l’art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012 dispone che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali».
Ai sensi della Nota MIM del 27.03.2025 con oggetto “Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, si invitano i docenti con contratto a tempo determinato a presentare domanda di fruizione delle ferie maturate e maturande e delle festività soppresse, durante i periodi di sospensione delle lezioni o nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti nel Piano annuale delle attività.
Si avvisano i docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse e all’indennità sostitutiva.
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da Pzis01100t-psc
Docente